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Commercio di oggetti preziosi

Normativa nel settore Preziosi e Usati : TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA

La normativa di riferimento per lo svolgimento del commercio di oggetti preziosi usati è la seguente:

a) Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 intitolato “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” [TULPS].

b) Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 intitolato “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”.

c) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 intitolato “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche.

d) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 intitolato “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” [normativa antiriciclaggio].

Con riferimento specifico al commercio di oggetti preziosi usati, al fine di svolgere tale attività, l’esercente deve essere titolare di una licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata dalla Questura competente per luogo, ai sensi degli artt. 126 e 127 TULPS.

La Questura rilascia la licenza di pubblica sicurezza dopo: 

  1. avere svolto le attività di controllo presso la Procura della Repubblica, in merito alla sussistenza dei requisiti morali in capo al legale rappresentante della società, ai soci e ai rappresentanti.

  2. avere svolto un sopralluogo nel negozio di compro oro per accertare che siano state adottate le misure di sicurezza idonee ad assicurare l’incolumità delle persone che vi lavorano all’interno (presenza di paratie con vetri blindati antisfondamento, di cassaforte, di sistema di allarme, di telecamere di videosorveglianza). 

Si rammenta che il negozio di compro oro è un esercizio commerciale come tutti gli altri, pertanto, a fronte del rilascio della licenza di pubblica sicurezza, devono essere svolte tutte le pratiche amministrative presso il Comune e la Camera di Commercio di competenza inerenti l’apertura di un’attività commerciale.

Il titolare del negozio di compro oro è tenuto all’adempimento di specifici obblighi per lo svolgimento dell’attività di commercio di oggetti preziosi previsti espressamente dalla Legge.

1) Identificazione del Cliente 

Il compro oro deve identificare il proprio Cliente mediante un documento di identità munito di fotografia in corso di validità al momento della compravendita degli oggetti preziosi.

Il Cliente deve essere maggiorenne. E’ vietato l’acquisto di oro usato da parte di minori.

Il Cliente è un privato, e pertanto rientra nella definizione di Consumatore ex art. 3 Codice del Consumo. ("la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta").

2) Tenuta del Registro delle Operazioni

Il negozio di compro oro è obbligato a tenere un registro delle operazioni compiute, annotando le operazioni giornalmente.

3) Obbligo di esibizione del documento di identità da parte del privato

E’ obbligatorio per il venditore (il privato/consumatore) dimostrare la propria identità mediante documento d’identità con fotografia.

4) Fermo cautelare degli oggetti preziosi per 10 giorni

E’ obbligatorio per l’acquirente (il negozio di compro oro) non alterare o alienare gli oggetti preziosi se non 10 giorni dopo l’acquisto.

5)   Obblighi antiriciclaggio

Gli obblighi antiriciclaggio sono:

 

  a) l’identificazione della clientela e la registrazione e conservazione dei dati acquisiti riguardanti l’operazione effettuata.

 

  Il compro oro assolve agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio adempiendo agli obblighi previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in tema di identificazione della clientela e di registrazione delle      operazioni giornaliere sul Registro vidimato dalla Questura, da conservare per cinque anni.

 

  b) la segnalazione di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

 

Tale segnalazione ha luogo quando i destinatari degli obblighi antiriciclaggio “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Il Ministero dell’Interno con Decreto del 17 febbraio 2011* intitolato “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare talune categorie di operatori non finanziari” ha individuato alcuni elementi, a titolo esemplificativo, per valutare con criterio e buon senso, la sussistenza di eventuali operazioni sospette.

Tra i soggetti destinatari del Decreto sono ricompresi anche coloro che commerciano oggetti preziosi, ai quali è stata rilasciata la licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi del TULPS.

c) Limitazioni all’uso del contante

La limitazione all’utilizzo del contante attualmente non può superare l’importo di € 999,99 come previsto dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto Salva Italia).

Il compro oro quindi, in conformità alla normativa in materia antiriciclaggio, non deve pagare in contanti gli oggetti preziosi per un importo superiore a quello indicato.

La violazione di questa disposizione comporta una sanzione pecuniaria prevista dall’art. 58 del d.lgs. 231/2007, dall’1% al 40% dell’importo trasferito.

La parte eccedente deve essere trasferita attraverso strumenti di pagamento tracciati, quali l’assegno bancario non trasferibile, il bonifico bancario, le carte di moneta elettronica.

Non è obbligatorio per legge ma un commerciante di oggetti preziosi usati serio e professionale rilascia al proprio cliente la ricevuta dell’avvenuta compravendita dei preziosi usati, segnalando l’importo pattuito, descrivendo gli oggetti della vendita e individuando venditore (privato) e compratore (compro oro).